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Convenzioni matrimoniali e negozi a tutela del patrimonio familiare

Il legislatore mette a disposizione dei coniugi un ventaglio di opzioni per regolare i loro rapporti patrimoniali. Il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di scelta e quindi di diversa convenzione, manifestata all'atto del matrimonio oppure in un momento successivo, è costituito dalla comunione legale; i coniugi possono però optare per un diverso regime ovvero stipulare apposita convenzione matrimoniale per scegliere un differente regime, come ad esempio accade con la separazione dei beni. Stipulare una convenzione di separazione dei beni non intacca in alcun modo il vincolo matrimoniale (non vuol dire, dunque, separarsi), ma consente ai coniugi di mantenere separati i propri patrimoni, facendo sì che gli acquisti compiuti da ciascuno di essi non confluiscano in un regime comune e consentendo loro di disporre dei propri beni senza l'interposizione dell'altro coniuge.

Altra convenzione matrimoniale è rappresentata dal fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi ovvero un terzo possono destinare alcuni beni per far fronte ai bisogni della famiglia. Oggetti del fondo patrimoniale possono essere beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito. Il conferimento di beni in fondo patrimoniale genera un patrimonio separato e vincolato alla realizzazione di scopi meritevoli di tutela, che non soggiace alla regola generale sulla responsabilità patrimoniale contenuta nell'art. 2740 del codice civile, cosicché tali beni potranno essere aggrediti soltanto dai creditori del fondo medesimo, salve determinate eccezioni previste espressamente dalla legge. In sostanza, il vincolo che viene a crearsi sui beni familiari, da un lato, sottrae i beni medesimi da possibili azioni esecutive esercitate dai creditori personali dei coniugi e, dall’altro, mira a garantire il mantenimento e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La tutela del patrimonio familiare può essere attuata anche attraverso la cura del passaggio generazionale dell'impresa di famiglia in favore dei propri discendenti. Attraverso il patto di famiglia, introdotto nell'ordinamento nel 2006, è consentito all'imprenditore di trasferire immediatamente ad uno o più discendenti l’azienda o le quote di controllo della società di famiglia, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità. Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore. Il patto deve prevedere che gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte) ovvero con il trasferimento di propri beni o diritti.

In tutti questi casi, è importante confrontarsi con il proprio notaio di fiducia: egli infatti ha una conoscenza specifica della materia ed è in grado di consigliare ed informare specificamente gli interessati sui vantaggi e gli svantaggi propri di ciascun regime patrimoniale, convenzione matrimoniale o negozio a tutela del patrimonio familiare.

In parte tratto da www.notariato.it