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Cessione e affitto di azienda

L'imprenditore per esercitare professionalmente un'attività economica e organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi necessita di avere a propria disposizione un complesso di beni (locali, apparecchiature, forniture, forza lavoro, etc.) che è rappresentato dall'azienda. Piuttosto che costituirla passo dopo passo nel tempo, è possibile optare per l'acquisto di un'azienda già esistente, valutando con attenzione il pregresso nonchè le prospettive future che la stessa azienda ha di produrre beni e servizi, secondo la sua attitudine o qualità di generare profitto, che si sostanzia nell'avviamento. Tra l'altro, non necessariamente i beni che compongono l’azienda devono appartenere in proprietà all’imprenditore, essendo sufficiente che egli abbia un titolo idoneo per poter utilizzare i beni che ne fanno parte. Conseguentemente, l'imprenditore, piuttosto che acquistarla, può scegliere di prendere in affitto l'azienda per averla a sua completa disposizione, dietro versamento di un canone periodico e con l'evidente risparmio dell'investimento iniziale.

Per legge la cessione e l’affitto d’azienda possono essere stipulate solo dal notaio per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questa previsione fu introdotta nei primi anni Novanta onde contrastare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco, che spesso passava attraverso operazioni su aziende, all’epoca non soggette ad alcun controllo. Anche in questo caso, il ruolo del notaio si esplica nel controllo di legalità preventivo, per cui nel Registro delle Imprese andranno inseriti per legge dati certi, conformi alla legge e che non diano luogo a contestazioni successive. Il controllo notarile, infatti, prevede la verifica di una legittima causa del trasferimento, della capacità di agire delle parti, dell’idoneità delle procure e degli altri documenti di legittimazione.

In parte tratto da www.notariato.it