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Con la riforma Cartabia e, più in particolare, con l’art. 21 del D.Lgs. 149/2022, entrato in vigore a partire dal 28 febbraio 2023, sono state attribuite delicate ed importanti funzioni al notaio, al quale ci si potrà rivolgere per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione che interessano soggetti incapaci e beni ereditari. La scelta del legislatore di affidare al notaio queste nuove competenze, tenuto conto anche della sensibilità della tematica, testimoniano ancora una volta le garanzie di terzietà ed imparzialità, oltre che di competenza specifica, che questo pubblico ufficiale è in grado di assicurare alla collettività.
L’art. 21 del D.Lgs. 149/2022 ha infatti attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria a rilasciare “le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari”. La ratio della norma è quella di alleggerire la macchina della giustizia, riducendone in maniera drastica i tempi di esecuzione.
E’ di tutta evidenza che le funzioni assegnate ai notai con la riforma non sono esclusive, avendo il legislatore voluto creare una sorta di doppio binario, che consenta agli interessati di rivolgersi tanto all’autorità giudiziaria quanto al notaio per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al compimento di un determinato atto. Anzi, anche nell’ipotesi in cui si scelga di rivolgersi al notaio, la funzione del giudice non resta esautorata, potendosi richiedere il suo intervento per provocare dinanzi a quest’ultimo un controllo sull’operato del notaio.
Considerato che la disciplina in commento è di recente introduzione, sono ancora tante le zone d’ombra sulle quali occorrerà far luce, soprattutto grazie ai contributi dottrinali e giurisprudenziali che interverranno nel tempo, oltre all’apporto rinveniente dall’esperienza pratica. Sotto il profilo dell’individuazione del notaio competente, però, la norma è piuttosto chiara nel volere riconoscere al “notaio rogante” il potere di rilasciare l’autorizzazione, proprio perché, trattandosi del professionista incaricato di ricevere l’atto, è la persona che maggiormente è in grado di verificare la necessità o l'utilità evidente dell'atto, nell'interesse della persona sottoposta a misura di protezione o in relazione ai beni ereditari, nonché di determinare quelle cautele che risultano necessarie per il reimpiego delle somme riscosse a seguito del compimento dell'atto autorizzato.
Ancora, la norma individua negli atti pubblici e nelle scritture private autenticate in cui interviene un soggetto incapace o aventi ad oggetto beni ereditari quelli per i quali è possibile servirsi del notaio per il rilascio dell’autorizzazione, escludendo espressamente la competenza, che resta riservata in via esclusiva all’autorità giudiziaria, per le ipotesi di instaurazione, rinuncia, transazione o deferimento alla giustizia arbitrale, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale. Non vi è menzione alcuna, invece, per gli atti dai contorni meno definiti, quali quelli a contenuto complesso in cui oltre all’effetto traslativo si affiancano ulteriori esiti - sottratti alla competenza notarile poiché rientranti nel concetto di transazione, componimento della lite o deferimento ad arbitri - che ingenerano dubbi interpretativi.
Parimenti sono numerose le lacune che aspettano di essere colmate e che nel frattempo generano negli operatori seri interrogativi, come la possibilità per il notaio di nominare un curatore speciale e, se risolto positivamente tale quesito, se il notaio sia legittimato, al pari del giudice tutelare, ad accompagnare la nomina con la contestuale autorizzazione al compimento dell’atto; stesso discorso può farsi con riferimento ai beni ereditari, vista la formulazione piuttosto scarna dell’art. 21 del D.Lgs. 149/2022. Al riguardo, sebbene il legislatore nella disciplina in commento operi un rimando all’art. 747 c.p.c., norma di carattere generale che regola la tematica dell’alienazione di beni ereditari, tale per cui si potrebbero individuare, tramite un parallelismo tra le due discipline, le ipotesi di competenza notarile in materia, residuano ancora svariate fattispecie per le quali si dubita che l’autorizzazione possa essere concessa dal notaio (su tutte, la nomina del curatore dell’eredità giacente o del liquidatore dell’eredità beneficiata, ovvero, il rilascio di provvedimenti cautelari quali l’apposizione e la rimozione di sigilli).
Certo è, invece, che il notaio nell’esercizio delle nuove funzioni attribuitegli “può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto” avvalendosi di poteri istruttori più o meno analoghi a quelli concessi al giudice tutelare. Sul tema, non è ancora chiaro in cosa si sostanzi il potere e quali sono i limiti di esercizio del medesimo, non espressamente contemplati dalla norma, di assumere informazioni da parte del notaio, ma è lecito presumere che questi possa acquisire tutte quelle informazioni utili al rilascio dell’autorizzazione o all’eventuale reimpiego delle somme riscosse, senza formalità (quest’ultimo inciso, da trattare con le dovute attenzioni, risulta expressis verbis dal testo della norma).
Notaio Roberto Evangelista