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Atti societari

Con il contratto sociale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Per la costituzione di alcuni tipi sociali (S.p.a. ed S.r.l.) è peraltro possibile derogare al requisito generale della pluralità di soggetti. Tale contratto deve rivestire la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio il quale, tra l'altro, è in grado di fornire informazioni e chiarimenti per individuare quale tipo di società risponde meglio alle proprie esigenze, sia sotto il profilo organizzativo, sia delle responsabilità e degli scopi da raggiungere. Il notaio, infatti, ha una preparazione specifica in materia societaria e, intervenendo per legge in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto alle parti, è in grado di consigliare i futuri soci nella stesura dell’atto costitutivo e dello statuto contenente i patti sociali, contemperando gli interessi in campo per evitare futuri contenziosi. Nella stesura dell’atto costitutivo, quindi, tiene conto delle esigenze specifiche dei soggetti interessati e dei riflessi che la costituzione e l’attività della società produrrà sul loro assetto patrimoniale.

Secondo la più tipica tra le classificazioni, si distinguono le società di persone e le società di capitali. Le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) non hanno personalità giuridica, per cui delle obbligazioni e dei debiti della società rispondono anche i soci con il proprio patrimonio personale (salve alcune eccezioni previste dalla legge). Le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata), di contro, sono dotate di personalità giuridica e, pertanto, delle obbligazioni e dei debiti della società risponde soltanto la società e non anche il singolo socio (con alcune eccezioni previste dalla legge). L'acquisto della personalità giuridica consegue all’iscrizione, da parte del notaio, dell’atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese competente.

Le determinazioni confluite nell'atto costitutivo o nello statuto possono, peraltro, essere modificate in ogni tempo, ferma restando l'osservanza delle norme di legge e dei patti che già regolano la società. Anche in questi passaggi (trasferimento della sede sociale in un diverso Comune, modifica della ragione o della denominazione sociale, operazioni sul capitale quali aumento o riduzione del capitale sociale, nonchè operazioni straordinarie come trasformazione, fusione e scissione) è necessario l'intervento del notaio, a cui l'ordinamento ha affidato un controllo di legalità preventivo, dopo aver abolito nel 2000 il controllo da parte del Tribunale competente (c.d. omologa). Ciò ha consentito, in pratica, di azzerare quasi completamente il contenzioso in materia societaria, rivelandosi ancora una volta premiante la scelta del legislatore di affidare al notaio la delicata funzione di giustizia preventiva in materia societaria.

La figura del notaio assume rilievo anche in altre fattispecie che riguardano abitualmente l'ambito societario: la cessione di quote sociali, tanto di società di persone quanto di società di capitali, la cui vicenda è seguita direttamente dal notaio, in grado di assicurare che il trasferimento delle partecipazioni avvenga nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge e dei patti contenuti nello statuto, nonchè lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, a seguito del verificarsi di una delle cause, dipendente dalla volontà dei soci o collegata ai presupposti di legge, che ne determinano lo scioglimento.

In parte tratto da www.notariato.it