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Gli Enti del Terzo Settore

  • 13/12/2022

Gli enti del terzo settore (ETS) sono soggetti di diritto dalla svariata forma giuridica (più frequentemente associazioni con o senza riconoscimento e fondazioni) che sono accomunati dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e dall’assenza di scopo di lucro.

La disciplina degli enti in esame risulta a tutt’oggi ancora frammentata, benché il legislatore, con il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, abbia emanato il Codice del Terzo Settore, la cui disciplina si affianca alle norme contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia di enti non profit, che non risultano espressamente o tacitamente abrogate dall’introduzione del predetto Codice del Terzo Settore. Quest’ultimo ha innanzitutto definito lo status di ente del terzo settore, che per essere definito tale deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. assumere uno dei modelli giuridici proposti tra gli enti generici (associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società) e gli enti particolari (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti Filantropici, Imprese Sociali, Reti Associative e Società di Mutuo Soccorso);
  2. avere quale scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale caratterizzato dall’assenza di scopo di lucro soggettivo;
  3. conseguire l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Al riguardo va precisato che l’iscrizione al R.U.N.T.S. rappresenta un obbligo per taluni enti (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale), mentre per tutti gli altri enti resta una facoltà funzionale all’ottenimento della qualifica di Ets e all’applicazione dello speciale regime di favore concesso dalla legge.

L’ente che ha ottenuto l’iscrizione al R.U.N.T.S., oltre a rivestire la qualifica di ente del terzo settore, può decidere (ammesso che ciò non sia necessariamente richiesto in base al modello giuridico prescelto) di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica, adottando il procedimento previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore. In questo caso, la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge in punto di costituzione dell’ente, consistenza patrimoniale e conformità dello statuto è rimessa alla competenza esclusiva del Notaio. Il patrimonio minimo richiesto dal D.Lgs. n. 117 del 2017 per il riconoscimento della personalità giuridica ammonta ad euro 15.000 per le associazioni e ad euro 30.000 per le fondazioni. Se il patrimonio dell’ente è costituito esclusivamente da denaro, questo dovrà essere integralmente versato al momento della costituzione (e ciò dovrà risultare da apposita certificazione bancaria). Qualora il patrimonio dell’ente sia invece costituito da beni diversi dal denaro, la relativa consistenza dovrà risultare da una relazione giurata predisposta da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella diversa ipotesi in cui l’ente, che ha ottenuto l’iscrizione al R.U.N.T.S., sia già dotato di personalità giuridica (e rispetti, dunque, i requisiti previsti dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore) poiché precedentemente acquisita in conformità al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, tale riconoscimento è sospeso fintanto che permanga l'iscrizione nel R.U.N.T.S. dell’ente in questione, al quale non si applicheranno le disposizioni dettate dal predetto D.P.R. in materia di personalità giuridica.

I benefici connessi all’iscrizione al R.U.N.T.S., che giustificano lo speciale regime di trasparenza, rendicontazione e controllo a cui gli Ets sono sottoposti, si sostanziano in:

  • elargizione di contributi (titoli di solidarietà, social lending, social bonus) previsti dagli artt. 77, 78 e 81 del Codice del Terzo Settore;
  • agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali di cui all’art. 82 del Codice del Terzo Settore;
  • detrazioni e deduzioni fiscali a beneficio del disponente per erogazioni liberali effettuate in favore di Ets, come disposto dall’art. 83 del Codice del Terzo Settore;
  • applicazione di un trattamento fiscale di favore per le Aps e le Odv ai sensi degli artt. 84, comma 2, e 85, comma 7, del Codice del Terzo Settore;
  • abrogazioni in materia fiscale previste dall’art. 102, comma 1, lettere e), f) e g) del Codice del Terzo Settore.

Notaio Roberto Evangelista